Pratiche RUNTS senza firma digitale: novità dal 15 ottobre
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- Articolo di Ancos
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Dal 15 ottobre 2026 il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ha introdotto un’importante semplificazione procedurale per tutti gli enti. Sul portale dedicato è ora pienamente operativa la presentazione delle pratiche in sessione autenticata. Questo aggiornamento tecnico solleva gli utenti dall’obbligo di apporre la firma digitale sulla distinta, alleggerendo il carico burocratico e velocizzando i tempi di trasmissione delle istanze.
La nuova modalità non altera i livelli di sicurezza informatica. Il sistema ministeriale incrocia automaticamente i dati acquisiti dal Portale Lavoro e dal RUNTS, garantendo in modo integrato il pieno accertamento dell’identità dell’utente, la tracciabilità delle operazioni e la totale validità giuridica della documentazione trasmessa.

Invio pratiche RUNTS: come funziona la sessione autenticata
Gli operatori abilitati a gestire il profilo dell’ente di riferimento devono accedere al Portale Lavoro del Ministero esclusivamente tramite gli strumenti di identità digitale riconosciuti: SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
Una volta effettuato l’accesso e compilata la pratica in ogni sua parte, il sistema richiede una semplice verifica del contenuto inserito. A quel punto, l’utente procede con l’inoltro telematico immediato. Il passaggio precedente, che imponeva lo scaricamento della distinta, l’applicazione della firma digitale esterna e il ricaricamento a sistema, risulta definitivamente superato.
Tipi di istanze RUNTS e casi con firma digitale obbligatoria
La procedura in sessione autenticata copre l’intero ciclo di vita dell’ente sul registro. È possibile utilizzare questo metodo diretto per inoltrare domande di iscrizione, comunicare variazioni dei dati, richiedere la cancellazione, gestire le pratiche per l’accesso al cinque per mille e depositare i bilanci annuali.
Esistono tuttavia specifiche eccezioni in cui la validazione crittografica tradizionale resta vincolante. La firma digitale sulla distinta continua a essere obbligatoria unicamente per le pratiche presentate dai notai e per le istanze inoltrate da un delegato, limitatamente ai casi in cui sia stata assegnata una delega senza sottoscrizione.