Modello Eas e Riforma del Terzo settore

Il modello Eas, modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, da inviare obbligatoriamente all’Agenzia delle entrate. Il mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi.

Non tutti gli enti, tuttavia, sono soggetti all’obbligo di invio. Sono infatti esonerati:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali ed oggi sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/91;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
modello eas

Alcuni enti sono obbligati alla compilazione parziale del modello. 

Si tratta di:

  • associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali, oggi sottoposte alla procedura di “trasmigrazione” al Runts;
  • associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
  • associazioni riconosciute, cioè dotate di personalità giuridica, che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Per questi enti, l’obbligo riguarda la compilazione del primo riquadro del modello, contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

Infine, gli enti che sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva; svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati, ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi;
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente, un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas.

Mentre le associazioni di nuova costituzione devono presentare il documento entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato.

Entro oggi 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge dovranno dunque comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2021, inviando un nuovo modello Eas. Tuttavia, non devono essere comunicate le variazioni relative alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità, al costo sostenuto per messaggi pubblicitari, all’ammontare delle entrate dell’ente, al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso, all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti, o al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate. Se invece nel corso del 2021 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato.

Le modalità di invio del modello Eas, deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: direttamente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista). Qualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2022, e pagando la sanzione di 250 euro. 

Il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore), all’art. 94, c. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento. Vi sono dubbi sull’applicabilità odierna di tale esenzione, dato il periodo transitorio. In attesa dei chiarimenti di prassi e che si completino le procedure di iscrizione nel Runts è consigliato, in particolare alle associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore e in fase di “trasmigrazione” al Runts, di procedere comunque all’invio del modello qualora rientrino nei casi evidenziati in precedenza.

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