Nota 5003/2026: novità e chiarimenti per la gestione degli ETS
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato un documento di grande rilievo per chi opera quotidianamente nel non profit. Si tratta della Nota 5003 del 27 marzo 2026, nata per sciogliere alcuni dubbi interpretativi presentati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti su temi caldi come l’organizzazione interna e il dialogo con il Registro Unico.
Per muoversi con consapevolezza tra queste disposizioni, è possibile consultare direttamente il documento del Ministero del Lavoro che traccia le linee guida per una corretta amministrazione degli enti. Le indicazioni ministeriali toccano punti nevralgici, dalla trasparenza interna alla gestione delle cariche, offrendo soluzioni a problemi pratici che spesso mettono in difficoltà i direttivi.

Libri sociali e diritto di accesso degli associati
Uno dei temi più discussi riguarda la possibilità per i soci di consultare la documentazione interna. Il Ministero ha ribadito che l’accesso ai libri sociali è un diritto garantito per assicurare trasparenza e controllo diffuso. Tuttavia, questo non significa che ogni richiesta sia legittima: le modalità devono essere definite nello statuto, bilanciando il diritto all’informazione con i principi di correttezza e buona fede.
Non si possono accettare richieste generiche che blocchino l’attività dell’ufficio o che violino la privacy degli altri iscritti. Ad esempio, è possibile sapere chi sia socio, ma non conoscere il suo indirizzo di casa o dati sensibili come eventuali rimborsi per cure mediche, a meno che non sia strettamente necessario. Per chi cerca ulteriori chiarimenti e approfondimenti, è utile sapere che nelle reti associative l’accesso ai verbali nazionali può essere mediato da delegazioni territoriali, per non appesantire la gestione centrale.
Volontariato e incompatibilità con il lavoro retribuito
La Nota 5003/2026 torna sulla figura del volontario, precisando che anche chi ricopre cariche sociali a titolo gratuito rientra in questa categoria. Resta però un confine invalicabile: non si può essere contemporaneamente volontari e lavoratori dipendenti (o collaboratori pagati) all’interno della stessa associazione. Il Ministero ricorda inoltre che anche per i volontari occasionali, come chi aiuta solo una volta l’anno per il bilancio, è fondamentale la copertura assicurativa contro infortuni e malattie. Esistono però delle eccezioni per piccoli compiti saltuari di supporto agli organi sociali, pensate per non gravare i piccoli enti di costi eccessivi.
Compensi amministratori nelle APS e nelle ODV
Esiste una differenza netta tra le diverse tipologie di ente quando si parla di remunerazione. Nelle Organizzazioni di Volontariato (ODV), le cariche sociali devono essere obbligatoriamente gratuite. Al contrario, nelle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e negli altri ETS, è possibile prevedere un compenso per gli amministratori. La novità interessante è che tale compenso può essere deliberato dall’assemblea anche se lo statuto non dice nulla in merito, purché non esista un divieto esplicito scritto nell’atto costitutivo.
RUNTS e responsabilità nelle deleghe operative
La gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è diventata più flessibile. Oggi i legali rappresentanti possono delegare soggetti terzi per il deposito di atti e bilanci. Esistono due tipi di delega:
- semplice per l’invio telematico
- completa che permette al delegato anche di firmare digitalmente i documenti.
Un punto fondamentale riguarda le sanzioni: se il delegato dimentica di caricare un atto o lo fa in ritardo, la multa pecuniaria ricade sempre sugli amministratori dell’ente e non sul delegato. Il presidente potrà poi rivalersi sul delegato per vie legali, ma di fronte allo Stato la responsabilità resta in capo ai vertici dell’associazione.
Organo di controllo e nomina dei supplenti
Infine, la Nota precisa che la nomina di membri supplenti nell’organo di controllo è possibile solo se lo statuto lo prevede espressamente. In ogni caso, i nomi dei supplenti non vanno iscritti nel RUNTS; il registro deve contenere solo i dati di chi è effettivamente titolare della carica in quel momento. Queste piccole ma significative precisazioni aiutano gli enti a evitare errori formali che potrebbero compromettere la regolarità della loro posizione nel registro nazionale.