Distacco di personale e IVA: novità 2025 per il Terzo Settore
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- Articolo di Ancos
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Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove regole fiscali sul distacco e prestito di personale, che cambiano il modo in cui enti, associazioni e imprese devono gestire queste attività. In poche parole, anche se un ente riceve solo un rimborso per il personale distaccato, ora può essere necessario applicare l’IVA.
Questa svolta nasce per allineare la normativa italiana alle regole europee dopo una sentenza della Corte di Giustizia UE. Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 16-ter del cosiddetto Decreto “Salva-Infrazioni”, e spiegate in dettaglio nella Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Perché riguarda anche il Terzo Settore
Molti enti del Terzo Settore (come ETS, APS, cooperative, fondazioni) utilizzano il distacco per collaborare tra loro o con soggetti esterni. Finora era comune che uno di questi enti fornisse personale temporaneamente ad altri, ricevendo solo il rimborso delle spese. Questo, però, non era considerato una vera prestazione economica, quindi non veniva tassato con IVA.
Con la nuova norma, invece, il semplice rimborso può diventare un’operazione imponibile ai fini IVA, con l’importante eccezione per gli enti non commerciali.
Quando il Distacco non prevede l’IVA
La buona notizia è che, in molti casi, gli enti del Terzo Settore continueranno a non dover applicare l’IVA. Ecco le condizioni principali:
L’Associazione distaccante non ha Partita IVA
Se l’ente che distacca il personale non ha la partita IVA, perché svolge solo attività istituzionale, non scatta l’IVA. Questo vale per molte associazioni di volontariato o piccole realtà locali.
Personale impegnato in attività istituzionali non commerciali
Anche se l’ente ha la partita IVA, l’operazione è fuori campo IVA se:
- Il personale distaccato già lavora solo su progetti istituzionali, e viene impegnato su attività senza scopo di lucro.
- L’ente non ha un’organizzazione in forma d’impresa, cioè non agisce come un’azienda.
Esempi per capire meglio:
Distacco senza IVA
Un’associazione no profit culturale distacca tre educatori presso una cooperativa sociale per un progetto scolastico gratuito. Riceve solo il rimborso degli stipendi. Nessuna IVA, se l’associazione non ha partita IVA.
- Distacco verso un’impresa: ancora no IVA
Un Associazione no profit presta due collaboratori a una SRL per un evento benefico. Anche qui riceve solo un rimborso. Nessuna IVA, se l’associazione non agisce come soggetto IVA.
- Distacco con IVA
Un ente che organizza corsi a pagamento distacca un istruttore presso un’azienda e riceve un compenso. IVA dovuta, perché c’è attività commerciale.
Conta chi distacca, non chi riceve
Un elemento chiave: non importa se il soggetto che riceve il personale è commerciale o meno. L’IVA si applica solo se il distacco è fatto da un ente che agisce come soggetto passivo IVA.
Un’associazione che presta personale a una SRL non è automaticamente soggetta a IVA. Conta chi invia il personale e se lo fa nell’ambito di una propria attività d’impresa.
Decorrenza delle regole: solo per contratti nuovi o rinnovati
Le nuove regole valgono solo per i distacchi avviati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 in poi. Se un contratto è stato firmato prima di questa data e non è stato modificato, vale ugualmente la vecchia normativa, cioè la completa esenzione dall’IVA.
Cosa fare ora? Chi opera nel Terzo Settore deve fare attenzione ai contratti di distacco dal 2025 in avanti. Serve:
- Conoscere il proprio status fiscale (con o senza partita IVA)
- Verificare se si fa attività commerciale
- Usare modelli contrattuali chiari, aggiornati con le nuove regole
In caso di dubbi, è utile consultare un commercialista o il proprio consulente fiscale, oppure leggere attentamente la Circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.