DPCM 24 Ottobre 2020. Le norme per i circoli culturali, sportivi e ricreativi

Il DPCM, in vigore dal 26 Ottobre e fino al 24 Novembre hanno colpito duramente i settori della cultura, dello sport, delle attività ricreative ed hanno pesanti conseguenze sui circoli ANCoS.

Di seguito si riporta il dettaglio sulle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020.

Il DPCM fa riferimento alle Linee Guida 08/10/2020 applicabili alle sole attività consentite dal decreto in esame.

 

  • Art, 1, co. 9, lett. c): è consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori a cui affidarli;
  • Art. 1, co. 9, lett. e): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Quindi, mentre in precedenza erano consentite competizioni sportive ed eventi riconosciute anche di interesse regionale, dalla data odierna il riconoscimento è limitato all’interesse nazionale;
  • Art. 1, co. 9, lett. f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali nonché i centri culturali, sociali e ricreativi. Quindi, per rimanere in tema, non è possibile giocare a carte, né ad altri giochi similari (dama, scacchi, ecc…). Sono, invece, consentite l’attività sportiva di base e quella motoria presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, solo all’aperto e nel rispetto delle linee guida indicate in precedenza e delle norme precauzionali da sempre in vigore (le usuali prescrizioni: uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc…).
  • Art. 1, co. 9, lett. g): rimane la sospensione per lo svolgimento degli sport di contatto, di cui all’elenco allegato alla nostra mail del 20/10/2020, salvo quanto previsto alla lett. e), e delle relative gare e competizioni, anche di carattere ludico-amatoriale.
  • Art. 1, co. 9, lett. m): sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, cinematografiche, da concerto e in altri spazi all’aperto;
  • Art. 1, co. 9, lett. n): rimane la sospensione per le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Lo stesso dicasi per i convegni e congressi (art. 1, co. 9, lett. o), eccetto quelli che si svolgono a distanza. Per le riunioni private si raccomanda la modalità a distanza;
  • Art. 1, co. 9, lett. ee): le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. In buona sostanza, i circoli ricreativi con la sola ristorazione devono rimanere chiusi; i circoli ove viene svolta attività sportiva all’aperto, nei limiti indicati, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, possono continuare tale attività nel rispetto degli orari sovra riportati e delle prescrizioni più volte indicate.

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